Nuove misurazioni ARPA confermano: il NRTF-MUOS è un rischio per l’ambiente e la salute della popolazione


FONTE DELL'ARTICOLO: HTTP://CONTROPIANO.ORG/

La presenza di emissioni elettromagnetiche nocive per l’uomo, recentemente misurate da ARPA, oltre che dei vincoli ambientali del SIC “Sughereta di Niscemi”, insieme a tutti gli altri punti già rilevati in precedenza (si veda articolo articolo su Contropiano), quali ad esempio la certificazione antisismica assente, l’edificazione in zona ad elevata sismicità, le emissioni elettromagnetiche nocive per uomo, ambiente e traffico aereo, la già rilevante presenza di altre fonti di inquinamento elettromagnetico e chimico, impone l’unica possibile soluzione: occorre procedere alla rimozione del MUOS e delle antenne NRTF e alla smilitarizzazione di tutta la zona.
Nella Lettera ARPA del 31 marzo 2017 si riportano risultati di misurazioni effettuate nel 2016:
In particolare si possono notare misurazioni come da Tabella.
Con questa precisazione siamo ancora una volta a ribadire come sia del tutto improprio riferirsi al livello di riferimento di 83 V/m per le emissioni a 46 kHz. Un ente chiamantesi ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) dovrebbe svolgere un ruolo più adeguato al nome che porta, e non limitarsi all’applicazione tabellare di limiti inadeguati.
Sulla base della normativa vigente, riteniamo che le soglie di sicurezza per l'esposizione prolungata della popolazione alle frequenze in banda LF da 30 kHz a 100 kHz, debbano essere fissate a 6 V/m per la componente elettrica e a 0,016 A/m ·100 / f (in kHz) per la componente magnetica.
Viceversa non vi è alcun nessun meccanismo fisico conosciuto che possa giustificare un aumento delle soglie di sicurezza di oltre un ordine di grandezza in corrispondenza a una diminuzione della frequenza da 100 kHz a 46 kHz. La scelta di una soglia di sicurezza di E=873V/m per la tutela della popolazione civile da possibili effetti cronici per esposizioni prolungate alle emissioni elettromagnetiche a 46 kHz, è priva di fondamenti scientifici e la sua adozione costituisce quindi un errore scientifico e metodologico;
La scelta di adottare un valore di attenzione di E = 83 V/m, indicata dalla Raccomandazione UE 1999/512/CE per la tutela dagli effetti acuti, finisce di fatto per rimuovere le protezioni che la Legge 36 del 2001 offre alla popolazione dagli effetti di una esposizione prolungata ai campi elettromagnetici, violando così lo spirito e la lettera della legislazione in vigore che richiede di fissare tale limite in modo opportuno sulla base delle conoscenze scientifiche più aggiornate.
I risultati dell’ARPA ci indicano pertanto che – anche senza MUOS e soltanto con le attuali antenne, in funzione da decenni – si hanno livelli di campo elettromagnetico superiori alle soglie di sicurezza e pertanto passibili di procedure di messa a norma, ovvero, in questo caso, di spegnimento. L’addizione di ulteriori sorgenti di esposizione ai campi elettromagnetici, come il MUOS, è ovviamente fuori discussione.
Conseguentemente all'adozione del principio di precauzione, la legislazione italiana (vedi Appendice) prescrive l'adozione di limiti di sicurezza per l'esposizione a lungo termine della popolazione (detti: Valori di Attenzione). Tali limiti sono stati fissati in base a un compromesso tra esigenze tecniche e risultanze scientifiche e il loro rispetto non garantisce in assoluto l'assenza di rischio, vi sono anzi evidenze del fatto che la soglia per annullare gli effetti biologici delle radiazioni non ionizzanti debba essere di un ordine di grandezza inferiore1. Per queste ragioni il rigoroso rispetto dei limiti fissati dai Valori di Attenzione è uno dei requisiti minimi richiesti nelle valutazioni.
I riferimenti protezionistici formulati nelle linee guida dell'International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP), risalenti al 19982, come appunto il limite di 87 V/m, sono invece da considerarsi oramai superati dagli importanti sviluppi che la ricerca ha conosciuto negli ultimi 20 anni, si riferiscono infatti unicamente agli effetti acuti dovuti alle esposizioni a breve termine3.
La legge quadro n.36 del 2001 nel fissare i termini generali per la radioprotezione dai campi elettromagnetici non ionizzanti, adotta quindi un doppio livello di protezione, che prevede due differenti soglie di sicurezza: a) i Limiti di Esposizione, a tutela degli effetti acuti e immediati, e b) i Valori di Attenzione, a tutela dagli effetti cronici dovuti a esposizioni prolungate. Poiché in generale gli effetti cronici dovuti a esposizioni prolungate si verificano per livelli di campo inferiori rispetto a quelli necessari per produrre effetti acuti e immediati, i Valori di Attenzione dovranno assumere valori notevolmente inferiori rispetto ai Limiti di Esposizione. Nel caso di esposizioni multiple poi, va considerato il cumulo dovuto alla sovrapposizione degli effetti dovuti a tutte le singole sorgenti.
La legge quadro n.36 del 2001 non indica però le soglie di sicurezza specifiche per le diverse condizioni di esposizione, ma rimanda per la loro fissazione ad appositi decreti applicativi, che sono poi stati emessi solo in parte.
I due DPCM dell'8 luglio 2003 hanno fissato le soglie di sicurezza per i campi lentamente variabili4, dovuti essenzialmente agli elettrodotti, e per le emissioni a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz prodotti da sorgenti fisse5. Non sono stati emessi invece decreti attuativi specifici relativi ad alcune importanti fonti di esposizione quali, ad esempio, le sorgenti mobili (telefoni cellulari, cordless, etc.) e le sorgenti impulsate (radar, etc.); mentre per le emissioni radio alle frequenze basse e bassissime (bande LF e VLF) sono stati fissati esplicitamente solo i Limiti di Esposizione, a tutela degli effetti acuti e immediati.
La legge 36 del 2001 naturalmente non esclude affatto che in quelle situazioni in cui una delle due soglie di sicurezza, o entrambe, non siano state esplicitamente fissate attraverso un esplicito decreto, non vi siano rischi per la salute e la popolazione non vada tutelata sia dagli effetti acuti e immediati, che da quelli effetti cronici dovuti a esposizioni prolungate. Le garanzie di sicurezza stabilite dalla legislazione non possono in nessun caso venir meno, perciò, se in una specifica situazione di esposizione non sono disponibili limiti di sicurezza precisi, fissati per decreto, dovranno essere i tecnici incaricati a determinarli, di volta in volta, sulla base delle conoscenze scientifiche più aggiornate.
Un caso emblematico, che riguarda esclusivamente l'ambito militare, è quello delle esposizioni a emissioni radio alle frequenze basse e bassissime (bande LF 30 kHz – 300 kHz e VLF 3kHz – 30 kHz), utilizzate per le trasmissioni con i sottomarini, anche in immersione.
Naturalmente la legge 36 del 2001 non esclude affatto che emissioni elettromagnetiche al di sotto dei 100 kHz non siano dannose per la salute, e vadano escluse dal computo degli effetti complessivi. Il DPCM dell'8 luglio 2003 dedicato ai campi quasi-statici, specifica che, per quanto riguarda lo spettro di frequenze da 0 Hz a 100 kHz, non riconducibili a elettrodotti, si applica “l’insieme completo delle restrizioni stabilite nella Raccomandazione del consiglio dell’Unione Europea 1999/512/CE del 12 Luglio 1999” (Art. 1 comma 3), che a sua volta, in caso di esposizioni multiple6 prevede il calcolo del cumulo attraverso formule del tutto analoghe a quelle previste dal DPCM dell'8 luglio 2003 per le radiofrequenze. Ne consegue che il contributo dato dalle emissioni sotto i 100 kHz devono essere considerate in cumulo delle altre, attraverso formule del tutto analoghe.
I limiti tabellari indicati nella raccomandazione 1999/512/CE, sono basati sulle linee guida dell'ICNIRP e sono perciò adeguati per la tutela esclusiva dagli effetti acuti (danni derivanti da esposizioni anche brevi a campi di elevata intensità), mentre non offrono alcuna protezione dai possibili effetti a lungo termine a campi di moderata intensità7, tutela esplicitamente prevista dalla legislazione italiana. I limiti tabellari indicati nella raccomandazione 1999/512/CE non devono perciò essere utilizzati per fissare i Valori di Attenzione a tutela degli effetti a lungo termine dell'esposizione ai campi elettromagnetici, che andranno viceversa determinati a parte, sulla base della normativa e delle conoscenze scientifiche più aggiornate.
Occorre rimarcare come quella evidenziata non sia affatto la sola lacuna presente nella legislazione radioprotettiva dalle radiazioni non ionizzanti; vi sono altri casi molto rilevanti nei quali le soglie di sicurezza previste dalla legge quadro n. 36 del 2001 non sono ancora state fissate da appositi decreti attuativi: basti pensare alle emissioni impulsate provenienti dai radar o quelle relative dagli apparecchi di telefonia cellulare. In tutti questi casi naturalmente la garanzia di sicurezza stabilita dalla legislazione non può venire meno, occorre quindi che i tecnici incaricati, di volta in volta, stabiliscano un valore opportuno, sulla base delle conoscenze scientifiche più aggiornate. Nel caso delle garanzie da offrire alla popolazione civile per i rischi legati agli effetti cronici dovuti a esposizione continua, la determinazione di adeguate soglie di sicurezza risulta particolarmente complessa in quanto sia le conoscenze scientifiche che gli orientamenti giuridici in questo campo sono in rapida evoluzione. Non per questo il tecnico si può sottrarre a quello che è un suo compito preciso e una sua responsabilità non derogabile.
I limiti di sicurezza a frequenze in banda LF (30-300 kHz) ricadono solo in parte nei limiti di applicabilità del DPCM dell'8 luglio 2003, che fissa le soglie di sicurezza da 100 kHz a 300 GHz. Le soglie di sicurezza per le frequenze prossime ma inferiori ai 100 kHz, possono essere agevolmente determinate per estrapolazione, a partire dalle soglie di sicurezza fissate dalla normativa sino alla frequenza di 100 kHz, utilizzando a questo scopo le specifiche della norma tecnica CEI 211-7. Alle frequenze comprese tra 10 kHz e 10 MHz infatti, i limiti di base sono espressi in termini di densità di corrente all'interno dell'organismo (CEI 211-7 paragrafo 8.2). In particolare la componente elettrica del campo è in grado di produrre sia correnti di spostamento che di conduzione (CEI 211-7 paragrafi 4.1.3 e 4.1.4), mentre la componente magnetica genera correnti per effetto della legge di induzione magnetica (CEI 211-7 equazione 8.1). Si supponga ad esempio di dover valutare i limiti di sicurezza per una frequenza compresa tra 100 kHz e 30 kHz. Le correnti di conduzione, dovute alla componente elettrica, dipendono dalla conducibilità dei tessuti ma non dalla frequenza; poiché la conducibilità dei tessuti non varia in modo significativo nell'intervallo da 100 kHz a 30 kHz, non vi è ragione perché il valore di attenzione debba variare in questo intervallo di frequenze. Al contrario, le correnti indotte dalla componente magnetica, dipendono dalla conducibilità dei tessuti e crescono linearmente con la frequenza f, dunque, a parità di intensità di campo, passando dalla frequenza di 100 kHz a alla frequenza f (espressa in kHz) le correnti indotte si ridurranno di un fattore f /100 kHz, di conseguenza la soglia di sicurezza alla frequenza f può essere estrapolata da quella a 100 kHz dividendola per il medesimo fattore.
In definitiva, sulla base della normativa vigente, riteniamo che le soglie di sicurezza per l'esposizione prolungata della popolazione alle frequenze in banda LF da 30 kHz a 100 kHz, debbano essere fissate a 6 V/m per la componente elettrica e a 0,016 A/m ·100 / f (in kHz) per la componente magnetica.
Il risultato è riassunto nella seguente tabella:


Tabella 1 – Soglie di sicurezza per le emissioni in banda LF da 30 kHz a 100 kHz

Limiti di sicurezza 
Funzione 
Componente elettrica 
Componente magnetica

Limiti di esposizione* 
Tutela dagli effetti acuti e immediati 
87 V/m 
5 A/m

Valori di attenzione** 
Tutela dagli effetti cronici 
6 V/m 
1,6 / f (kHz) A/m










* I limiti di esposizione sono fissati dalla Raccomandazione europea UE 1999/512/CE.
** I valori di attenzione sono determinati sulla base della norma tecnica CEI 211-7, a partire dalle soglie di sicurezza fissate dal decreto attuativo della L. 36 del 2001 per le emissioni di radiofrequenza: DPCM 8 luglio 2003.
L'analisi svolta precedentemente ha evidenziato come siano stati e siano ancora presenti, nei pressi dell'impianto NRTF Niscemi, livelli di emissione elettromagnetica tali da comportare rischi per la salute sia per il personale militare che opera all'interno della base, sia che per la popolazione che vive in prossimità del perimetro della base.
Per quanto riguarda la popolazione civile esposta, il rischio è legato all'insorgere di effetti cronici legati all'esposizione prolungata, specie per chi vive e lavora nella fascia più ravvicinata (sino a circa 1 km) dal perimetro della base, e a effetti indiretti dovuti a interferenze e malfunzionamenti di dei dispositivi elettromedicali, specie per chi transita nelle zone adiacenti al perimetro della base (che si trovano a poche centinaia di metri dalle antenne). Il fatto che si registrino tuttora livelli di campo elettrico prossimi o superiori al Livello di Attenzione di 6 V/m in prossimità delle abitazioni, dovuti alle emissioni in banda LF, non è accettabile: giustamente la legislazione prescrive in casi come questo la riduzione a conformità, ovvero la riduzione della potenza di emissione sino a raggiungere livelli accettabili di campo emesso.
All'interno della base NRTF-Niscemi opera quasi esclusivamente personale militare USA, personale militare italiano è stato impiegato solo saltuariamente con funzioni di sorveglianza. Si deve registrare tra i militari italiani impiegati in passato nella sorveglianza del sito almeno un caso di malattia tumorale rara, il che deve indurre alla più grande prudenza. Si raccomanda perciò di effettuare uno studio retrospettivo su tutti i militari impiegati in passato nella sorveglianza del sito NRTF-Niscemi per valutare da un punto di vista epidemiologico il possibile follow-up.
Conclusioni
La presenza di emissioni elettromagnetiche nocive per l’uomo, oltre che dei vincoli ambientali del SIC “Sughereta di Niscemi”, insieme a tutti gli altri punti già rilevati (si citano la certificazione antisismica assente, l’edificazione in zona ad elevata sismicità, le emissioni elettromagnetiche nocive per uomo, ambiente e traffico aereo, la già rilevante presenza di altre fonti di inquinamento elettromagnetico e chimico) impone l’unica possibile soluzione: essendo le originarie autorizzazioni alla realizzazione del MUOS illegittime, come decretato dal TAR Palermo (Sentenza n. 461 del 13/02/2015), ed il complesso NRTF-MUOS costituendo un rischio per l’ambiente e la salute della popolazione, come qui si conferma, occorre procedere alla rimozione del manufatto e alla smilitarizzazione di tutta la zona.


Appendice – Pericolosità dei C.E.M.
Importanti studi e pronunciamenti recenti delle agenzie internazionali preposte alla tutela della salute umana8, hanno riconosciuto gli effetti biologici, anche non termici, delle esposizioni a campi elettromagnetici nella banda delle radiofrequenze e delle microonde, e il loro possibile ruolo nella genesi di malattie degenerative, tumorali e non solo;
La legislazione italiana (legge 36 del 2001) si ispira in modo esplicito al principio di precauzione, introducendo una soglia di sicurezza, il cosiddetto “Valore di attenzione”, che costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine.
In una situazione ove sono contemporaneamente presenti molteplici problematiche relative alla salute e all'ambiente, occorre che le valutazioni tengano conto complessivamente di tutte le componenti di rischio e delle loro possibili interazioni reciproche, facendo uso anche del principio di precauzione9, specie ove esplicitamente previsto dalla legislazione, perseguendo il principio del minimo impatto possibile in relazione alla protezione dell'Ambiente e della Salute.
La normativa radioprotezionistica italiana (L. 36 2001) ha assunto esplicitamente il principio di precauzione, anche sulla base delle indicazioni della relazione congiunta ISS-ISPEL del 199810; scelta che ha ricevuto un autorevole riconoscimento, con l'inserimento recente da parte dell'IARC11 dei campi e.m. di radiofrequenza tra i possibili agenti cancerogeni per l'uomo (Gruppo 2b). A partire da questa fondamentale presa di posizione dell'IARC si può certamente affermare che vi è sufficiente evidenza scientifica che le emissioni elettromagnetiche nella banda delle radiofrequenze e delle microonde possano provocare patologie tumorali negli esseri umani.
Le radiofrequenze sono state classificate dalla IARC (Agenzia Internazionale per la Ricercasul cancro) in classe 2B, cioè “Possibili Cancerogeni per l'uomo”.
Diversi scienziati, tra cui il Dr. Franz Adlkofer12, ex Direttore Esecutivo della Fondazione peril Comportamento e l'Ambiente VERUM, la Dott.ssa Dr. Annie Sasco, Ricercatrice dell'Istituto Nazionaledi Sanità e Ricerca della Francia (INSERM)13, ritengono che la Commissione IARC che ha valutatola radiofrequenza avrebbe avuto gli elementi per classificarla in classe 2A come "probabilecancerogeno" se si fossero tenuti nel giusto conto alcuni studi, come REFLEX14
La letteratura scientifica pubblicata negli ultimi anni dimostra che avvengono significativieffetti biologici a livello cellulare e dei sistemi d'organo per esposizioni a campi elettromagnetici alivelli non termici, ovvero non in grado di produrre un riscaldamento del tessuto, mentre gli attualistandard internazionali di sicurezza, su cui si basano i limiti di legge, sono progettati perproteggere esclusivamente dagli effetti termici.
Più in generale sono stati documentati numerosi effetti biologici per livelli di esposizione nontermici, come danni al DNA e alla regolazione genica15, danni cromosomici16, produzione di radicaliliberi17, alterazione di neurotrasmettitori, come l'acetilcolinesterasi18 ed altri enzimi quali quercetina elaccasi, invecchiamento precoce, alterazione delle funzioni cerebrali, perdita di memoria, ipersensibilitàed allergia, aumento della permeabilità ematoencefalica19, problemi di neurodegenerazione,riduzione della secrezione di melatonina20 (che è un importante regolatore ormonale del sistemavivente) e aumento del rischio di Alzheimer.
Nell'ultimo decennio diversi gruppi di ricercatori indipendenti hanno pubblicato risoluzioni econsensi volti a promuovere degli standard di sicurezza più stringenti per le esposizionielettromagnetiche, identificando in 0,6 V/m (0.1 microW/cm2) il limite di sicurezza basato su criteribiologici da applicare immediatamente. Tra i gruppi che si sono espressi in tal senso si ricordanol'ICEMS (Risoluzioni internazionali del 2002, 2006, 2008); il Gruppo Bioinitiative (Rapporto 2007, 2012),il Consenso Seletun (2010), la Risoluzione di Potenza Picena (2013), la Risoluzione di Londra (2009).


Se si affronta il tema di rischi legati a possibili interferenze con Dispositivi medici impiantabili e apparati elettromedicali, poi, il tema deve essere affrontato esaminando le caratteristiche di immunità elettromagnetica che questi dispositivi devono possedere, sulla base della normativa vigente, per poi verificare se le emissioni della base NRTF, sia nella sua attuale configurazione che con l'aggiunta del sistema MUOS, producano situazioni possibili situazioni di rischio. Il verificarsi di interferenze e malfunzionamenti è verosimile in almeno due casi:
– emissioni in bande di frequenza per le quali gli apparecchi non sono stati sottoposti a test di immunità elettromagnetica;
– superamento dei livelli massimi di campo per i quali i sistemi sono stati progettati e testati.
Entrambe queste situazioni di rischio si verificano nei pressi della base NRTF di Niscemi, già nella sua configurazione attuale.
Tutti i Dispositivi Medici in generale sono regolamentati dalla Direttiva Europea 93/42/CEE del 1993, come modificata dalla Direttiva Europea 2007/47/CE del 2007; tali direttive sono state recepite dalla legislazione nazionale attraverso il decreto legislativo del 24 febbraio 1997 n. 46, come modificato dal decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n.37.
Le norme tecniche di armonizzazione da applicare nell'ambito dell'applicazione della direttiva 93/42/CEE21 sono quelle della serie EN 60601. Quelle che riguardano in particolare il caso in esame sono le:
EN 60601-1 del 2006 : Apparecchi elettromedicali – Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prescrizioni essenziali.
EN 60601-1/A1 del 2014 Apparecchi elettromedicali – Parte 1: prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prescrizioni essenziali.
EN 60601-1-2 del 2010 : Apparecchi elettromedicali – Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prescrizioni essenziali – Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica – Prescrizioni e prove.


I Dispositivi Medici Impiantabili Attivi (DMIA), sono invece regolamentati dalla Direttiva Europea 90/385/CEE del 1990, come modificata dalle Direttive Europee 93/42/CEE e 2007/47/CE; tali direttive sono state recepite dalla legislazione nazionale attraverso il decreto legislativo del 14 dicembre 1992 n. 507, come modificato dai decreti legislativi del 24 febbraio 1997 n. 46 e del 25 gennaio 2010, n.37.
Le norme tecniche di armonizzazione per i Dispositivi Medici Impiantabili Attivi (DMIA), da applicare nell'ambito dell'applicazione della direttiva 90/385/CEE sono quelle della serie EN 45502. Quelle che riguardano in particolare il caso in esame sono le:
EN 45502-2-1 del 2005, Dispositivi medici impiantabili attivi. Parte 2-1: Requisiti particolari per dispositivi medici impiantabili attivi destinati al trattamento della bradi – aritmia (stimolatori cardiaci);
EN 45502-2-2 del 2008, Dispositivi medici impiantabili attivi. Parte 2-2: Requisiti particolari per dispositivi medici impiantabili attivi destinati al trattamento della tachi-aritmia (inclusi i defibrillatori impiantati);
EN 45502-2-3 del 2010, Active impiantable medical devices. Part 2-3: Particular Requirements for cochlear and auditory brainstem impiant systems .


Il rischio legato all'interferenza con apparecchi elettromedicali deve essere attentamente valutato sia nel caso di portatori di dispositivi elettromedicali impiantati, sia nel caso di utilizzo di dispositivi elettromedicali mobili, portatili o indossati (secondo la definizione della norma EN 60601-1/A1 – 2014 paragrafo 3.63 pag. 78) che possono trovarsi sia nelle unità di soccorso mobili, che nelle abitazioni che essere indossati dai pazienti.


L'immunità elettromagnetica dei dispositivi elettromedicali mobili, portatili o indossati viene certificata dal costruttore per disturbi irradiati in un intervallo di frequenza compreso tra 80 MHz e 2.5 GHz per una intensità massima della componente elettrica di 10 V/m nel caso di apparecchi per il sostentamento delle funzioni vitali, 3 V/m negli altri casi (norma EN 60601-1-2 – 2010, tabelle 3 e 4, pag. 38, 40). Per le frequenze da 150 KHz a 80 MHz la soglia di immunità elettromagnetica è invece di 3 V/m per tutti i dispositivi ed è certificata attraverso prove effettuate esclusivamente con disturbi condotti e non irradiati (norma EN 60601-1-2 – 2010, tabelle 3 e 4, pag. 38, 40, nota d).
Entrambe queste soglie di sicurezza sono ampiamente superate dalla componente elettrica del campo emesso dall'antenna LF a 46 KHz, che lungo la strada perimetrale Nord della base NRTF, raggiunge un ampiezza della superiore a 30 V/m, mentre nelle case circostanti la base NRTF in contrada Ulmo, raggiunge valori di 5-6 V/m (secondo quanto ripetutamente rilevato da ARPA Sicilia a partire dalla sua istruttoria del 2009).


Per quanto riguarda i rischi per il traffico aereo, l'immunità elettromagnetica degli aeromobili non va certificata con un irraggiamento statico, dato che il reale processo di collisione con il fascio di microonde è dinamico: l'aeromobile taglia il fascio ad alta velocità, occorre quindi tener conto anche degli ulteriori contributi dovuti alle correnti indotte dagli effetti dinamici.
Il tipo di analisi richiesta dal caso in esame risulta quindi notevolmente complessa; le specifiche richieste sono quelle succintamente riassunte dal prof. Marcello D'Amore nella sua prima relazione di verificazione: “L'analisi è di notevole complessità in quanto, note le caratteristiche del segnale, richiede di analizzare oltre gli effetti diretti del campo irradiato anche gli ulteriori effetti di induzione EM prodotti dal taglio del campo EM da parte del velivolo che procede a elevata velocità: oggetto dell'indagine sono pertanto la penetrazione del campo EM nella struttura del velivolo, la distribuzione di campo all'interno, i fenomeni di accoppiamento, con il wiring system di bordo e la verifica dei valori di tensione e corrente all'ingresso degli apparati critici per la sicurezza del volo e dei sensori che ricevono ad esempio i segnali del VOR e dell'ILS.” (paragrafo 5.1.4, pag. 21).
Inoltre occorre tener conto del fatto che sono ancora in uso aeromobili certificati secondo vecchie normative per cui la soglia dell'immunità elettromagnetica in banda Ka era dieci volte inferiore (dell'ordine dei 20 V/m). Nel 2005 gli aeromobili con bassa immunità agli HIRF erano ancora il 40% del totale di quelli circolanti22


1 Una importante sintesi delle acquisizioni più recenti in merito si può trovare in: BioInitiative Working Group 2012 “A Rationale for Biologically-based Exposure Standards for Low-Intensity Electromagnetic Radiation”, C. Sage and D. Carpenter Editors, December 2012, http://www.bioinitiative.org/
2 International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) “GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME‐VARYING ELECTRIC, MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (UP TO300GHZ)”, Health Ph 74 (4):494‐522; 1998. Disponibile in rete all'indirizzo:http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
3 È lo stesso ICNIRP a specificare come le sue linee guida del 1998 prendano in considerazione solo gli effetti acuti a breve termine: ICNIRP “Guidelines for limiting exposure to time varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz)” Health Ph 74 (4):494‐522; 1998; paragrafo – Basis for Limiting Exposure -, pag. 496.
4 DPCM dell’8 Luglio 2003 (Limiti di esposizione della popolazione a campi magnetici dalla frequenza di rete -50 Hz- generati da elettrodotti).
5 Decreto attuativo per i campi RF: DPCM dell’8 Luglio 2003 (fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz).
6Raccomandazione UE 1999/512/CE, Allegato IV – “Esposizioni da sorgenti di diverse frequenze”, si noti come al denominatore delle formule per il calcolo del cumulo, non vadano necessariamente inseriti i valori della tabella 2, ma, poiché gli Stati membri hanno facoltà, ai sensi del trattato, di fornire un livello di protezione più elevato di quello di cui alla presente raccomandazione, nel caso di legislazioni più restrittive (come quella italiana) andranno inserite le soglie di sicurezza relative alla legislazione nazionale.
7 La Raccomandazione UE 1999/512/CE, prevede soglie di protezione esclusivamente per gli effetti acuti, (tabella due dell’allegato III) , ma esclude esplicitamente ogni effetto di protezione dagli effetti a lungo termine che non considera sufficientemente provati : “L’insorgere del cancro per gli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici di lungo periodo non è considerato accertato” (Raccomandazione UE 1999/512/CE Allegato I-B).
8IARC (International Agency for Research on Cancer) “Non-Ionizing radiation, Part II: Radiofrequency Electromagnetic Fields [includes mobile telephones]” Monograph 102, Lyon 2013 and “Non-ionizing radiation, Part 1: static and extremely low-frequency (ELF) electric and magnetic fields.” Monograph 80, Lyon 2002; Organizzazione Mondiale della Sanità WHO: “Electromagnetic fields and public health: mobile phones, Fact sheet n. 193, October 2013 ; SCENIHR: “Potential health effects on exposure to electromagnetic fields (EMF)” 2015.
9Come definito nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 2 Febbraio 2000. L'argomento è trattato estesamente nella nota: “Un approccio globale basato sul Principio di Precauzione e sul Principio di Proporzionalità alla questione della localizzazione del sistema MUOS a Niscemi” di E. Cottone e Altri, 27 Maggio 2013, depositato agli atti della riunione del gruppo di lavoro dell'I.S.S. svoltasi a Roma nello stesso giorno.https://drive.google.com/file/d/0B4zoX5HeBQpgV1lhSXlVazJUNE0/
10“Documento congiunto dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sulla problematica della protezione dei lavoratori e della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici e a campi elettromagnetici a frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz”, 29 gennaio 1998, Allegato a Fogli di informazione ISPESL, IV, 1997, paragrafo 4.2, reperibile nell’archivio elettronico ISPESL: http://www.ispesl.it/informazione/8039f.pdf
11IARC (International Agency for Research on Cancer) “Non-Ionizing radiation, Part II: Radiofrequency Electromagnetic Fields [includes mobile telephones]” Monograph 102, Lyon 2013
12 Discorso alla Harvard Law School il 31/12/2011
13 Convegno A.M.I.C.A. RISCHIO CANCEROGENO AMBIENTALE. Roma, palazzo S. Macuto, Camera deiDeputati, 5/06/2012
14 REFLEX-Study. Risk evaluation of potential environmental hazards from low frequencyelectromagnetic field exposure using sensitive in vitro methods (www.verum-foundation.de, accessedon November 14, 2009), 2004.
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21 Come specificato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 19//8/2011, pagine 8-38
22ECC Report 66, “Protection of aircraft from satellite earth stations operating on the ground in the vicinity of the airfields”, Riga, June 2005. Per le considerazioni esposte, al paragrafo 2.2 di questo documento, si raccomanda di effettuare le verifiche di sicurezza per l'immunità elettromagnetica degli aeromobili, assumando una soglia di immunità di appena 20 V/m (quella caratteristica degli apparecchi più vecchi).

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