07/09/2020 - Esiste una problematica fondamentale e non trascurabile per i test sierologici che stanno procedendo nel territorio italico e che verranno presto realizzati, come cita la pagina della Croce rossa italiana “su un campione già selezionato dall’Istat, per il Ministero della Salute”.
La problematica riguarda ancora una volta la chiarezza. Una chiarezza tanto agognata, richiesta ed espressa a parole, quanto non riscontrabile nei fatti. Ma sopra ogni cosa quello che ci chiediamo é: “cosa ci devono fare con i nostri dati genetici??”
Per capire tutto ciò che accadrà da quando il cittadino accetterà di sottoporsi a test siamo andati, per forza di cose e per nostra onestà intellettuale, a trovare il decreto del Ministero leggendolo in tutti i suoi punti, articoli e commi.
Ed il riscontro é di fatto poco felice, nonostante la sottosegretaria alla salute Zampa abbia affermato all’Adnkronos: “il decreto è stato fatto per risolvere il nodo della privacy, serve a questo. Non c’è nessuna preoccupazione: ricevi una telefonata e se non vuoi partecipare dici di no. Sono stati usati i codici fiscali che fanno risalire alle persone. Ci voleva un provvedimento che risolvesse la questione della privacy, che è stata affrontata e risolta con questo decreto”.
In un passaggio della bozza del DL Rilancio infatti si legge che: “i competenti uffici del Ministero della Salute richiedono ai fornitori dei servizi telefonici, che sono tenuti a dare riscontro con modalità sicure, le utenze di telefonia dei clienti che dovessero rientrare nei campioni”.
Di seguito per una migliore comprensione, faremo delle domande, alle quali risponderemo direttamente con i commi di riferimento più interessanti dell’art.1 del Decreto legge del 10 maggio 2020.
PERCHE’ SI DEVE AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI DATI GENETICI e PERCHE’ IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO il 3 FEBBRAIO 2020 GIA’ AVEVA IL PROTOCOLLO APPROVATO?
COMMA 1
1 “…è autorizzato il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell’interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nell’ambito di un’indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo le modalità individuate dal presente articolo e dal protocollo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché nel rispetto delle pertinenti Regole deontologiche allegate al medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003″.
QUAL’E’ QUESTA PIATTAFORMA??
COMMA 2
2. “Per l’esclusivo svolgimento dell’indagine di cui al comma 1, basata sull’esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di un’apposita piattaforma tecnologica istituita presso il Ministero della salute.
PER QUALE MOTIVO IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E’ PRESENTE IN QUESTO STUDIO, INOLTRE CHI SAREBBERO GLI “INDIVIDUI, ANCHE LONGITUDINALI”?
COMMA 3
3. “Per le finalità di cui al comma 1, l’ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, individua, tramite i propri registri statistici individui, unità economiche, luoghi e tematico del lavoro, uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, che saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2.
CHI SONO GLI ALTRI SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO ALLE BANCHE DATI?? CAMPIONI CONSERVATI PER 5 ANNI, AVETE AVVISATO??
COMMA 6
6. “Il titolare del trattamento dei dati raccolti nella banca biologica è il Ministero della salute e l’accesso ai dati da parte di altri soggetti, per le predette finalità di ricerca, è consentito esclusivamente nell’ambito di progetti di ricerca congiunti con il medesimo Ministero. Gli interessati sono adeguatamente informati dei progetti di ricerca condotti sui campioni e sui dati presenti nella banca ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. I campioni sono conservati per le finalità di cui al presente comma presso la predetta banca biologica per un periodo non superiore a cinque anni“.
PER QUALE MOTIVO I DATI SI CANCELLANO DOPO 40 ANNI??
COMMA 10
10. “I dati personali sono conservati da ciascun soggetto coinvolto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità di cui al presente articolo; per il perseguimento delle finalità statistiche e di ricerca scientifica il Ministero della salute e l’ISTAT cancellano i dati trascorsi quaranta anni dalla raccolta“.
Andrea Ippolito
https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2020/07/11/test-sierologici-i-tuoi-dati-genetici-al-ministero-della-salute-per-40-anni/
Nessun commento:
Posta un commento